efficientamento energetico degli edifici

Decreto 48/2020: cosa cambia per l’efficientamento energetico degli edifici

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Dal 11 giugno dello scorso anno è entrato in vigore il Decreto 48/2020 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica) che apporta delle prime modifiche al celebre d.lgs 192/2005. Questo nuovo provvedimento introduce nuove definizioni e indirizzi generali per quel che riguarda l’efficientamento energetico.

Le novità del Decreto 48/2020

La nuova definizione di impianto termico e le sue conseguenze

La principale novità e che, a cascata, comporterà significative conseguenze, riguarda la riformulazione di cos’è un impianto termico e gli ambiti di esclusione del d.lgs 192/2005. Con il Decreto 48/2020 dovremo prestare particolare attenzione alla definizione di impianto termico. La nuova formulazione, infatti, parla di un “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione,  distribuzione,  accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione  e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Da questa definizione le conseguenze che maggiormente ci interesseranno riguarderanno:

  • L’obbligo del libretto dell’impianto (dpr 74/2013);
  • Le detrazioni fiscali;
  • La semplificazione dei controlli per gli impianti di piccola taglia (ovvero quelli sotto i 70Kw) che saranno integrati in quelli di verifica del rapporto di efficienza energetica che ci riguardano direttamente

Il portale ENEA

L’altra grande novità del Decreto 48/2020 riguarda la predisposizione di un nuovo portale ENEA. All’articolo 8, infatti, si legge come presso l’ENEA sia da istituire un Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici con l’obiettivo di “fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica”.

Un passo in avanti importante di cui dobbiamo tutti tenere conto. Anche per questo motivo insisto moltissimo sulla formazione costante, che vada oltre la semplice acquisizione di un attestato o di un titolo operativo. La formazione a cui faccio riferimento e che credo sia vitale per ogni imprenditore è quella che non si fermi a un mero nozionismo. Non dobbiamo sapere articoli, codici e cavilli, ma dobbiamo sapere quali sono gli ambiti entro cui operiamo. Ne va della nostra credibilità professionale, oltre che della qualità del lavoro che offriamo ai nostri clienti.

Conoscere i cambiamenti normativi, per quanto possa apparire noioso, è anche strategicamente necessario per capire quali sono le opportunità che ci si presentano innanzi. Avere una mente imprenditoriale significa anche questo: fiutare ogni cambiamento per trovare nuove opportunità per far funzionare il nostro business.

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