IVA al 10% sui beni significativi

L’IVA al 10% sui beni significativi

Nessun commento

Da qualche mese – quasi due anni in realtà – l’attenzione verso i lavori di ristrutturazione è cresciuta a dismisura, tanto che se ne sente parlare in tutte le salse e in tutte le sedi. Merito del Superbonus del 110% e delle opzioni dello sconto in fattura che, nel tentativo di dare un impulso positivo all’economia, hanno riacceso l’interesse verso un settore strategico sotto diversi punti di vista.

L’aliquota del 10%

Per alcuni di questi lavori di ristrutturazione è possibile applicare l’aliquota del 10% (e non del 22%); un’agevolazione molto importante ma allo stesso tempo spesso sconosciuta o intorno alla quale c’è molta confusione. Anche perché per accedere a questo regime IVA agevolato bisogna rispettare precisi requisiti. Facciamo chiarezza, per comprendere noi quali opportunità possiamo proporre ai nostri clienti in modo da fornire loro tutte le informazioni del caso.

Il riferimento normativo dell’IVA al 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia è la Legge n 488/99 (articolo 7, comma 1, lettera b) e 2). Questa legge stabilisce che l’aliquota del 10% si applica solamente su quelle ristrutturazioni edilizie per immobili a uso abitativo e in presenza di un contratto d’appalto. Cosa significa? Che l’agevolazione non riguarda l’acquisto dei beni, ma le prestazioni dei servizi annessi. Ovvero buona parte del nostro lavoro.

La legge individua anche l’esistenza di beni di valore significativo (i beni significativi, appunto) il cui valore è maggiore rispetto a quello delle prestazioni dei servizi. Tra questi beni ci sono anche le nostre care caldaie a condensazione. L’agevolazione del 10% si applica esclusivamente sulla differenza tra il valore della prestazione dei servizi e il valore dei beni forniti, la parte rimanente rientra nel regime ordinario, quindi con l’IVA al 22%. Inoltre, come chiarito successivamente dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 25/E/2015), l’IVA al 10% sui beni significativi si applica anche sui beni installati (le caldaie), ma solo se questi sono forniti dagli installatori contestualmente a un intervento di manutenzione (ordinaria o straordinaria).

Su un lavoro di 10000€, di cui 6000€ sono per l’acquisto della caldaia a condensazione (bene significativo) e 4000€ per le prestazioni di servizi, l’IVA è agevolata al 10% sulla differenza tra il totale dell’intervento e il valore dei beni significativi. In questo esempio, quindi, su 6000€, la differenza tra 10000€ (il totale dei lavori) e 4000€ (le prestazioni). Sugli altri 2000€ l’IVA rimane al 22%. Infine se il valore del bene significativo non supera della metà il valore di quello della prestazione dei servizi, l’intero lavoro può essere assoggettato al regime agevolato del 10%.

Parliamo di una materia molto articolata, ma che offre importanti vantaggi che dobbiamo conoscere per offrire ai nostri clienti soluzioni sempre ottimali e proporre loro opportunità che, altrimenti, andrebbero sprecate. Anche per questo insisto spesso sull’importanza della formazione, una realtà cui ognuno di noi, imprenditore del settore ITS, deve contare per poter rispondere a tutte le sfide del mercato, sia quelle presenti che quelle future.

Ultimi post
Tags: Normative

Potrebbe interessarti anche…

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Compila questo campo
Compila questo campo
Inserisci un indirizzo email valido.
Devi accettare i termini per procedere